Statuto

Art. 1

È costituita a Firenze, con sede presso la Società Leonardo da Vinci, Lungarno Corsini 10, un'Associazione di docenti e cultori di studi francesi denominata Società Universitaria per gli Studi di Lingua e Letteratura Francese.

Art. 2

La Società non ha fini di lucro e ha per scopo di promuovere lo svolgimento degli studi e delle ricerche di lingua, letteratura e cultura francese e francofona in Italia; di favorire l'incontro fra i francesisti italiani di ogni formazione e tendenza perché si mantenga vivo e operante il senso della comune responsabilità scientifica e della solidarietà culturale; di favorire l'incontro fra i francesisti italiani e quelli d'altri paesi; di favorire la migliore organizzazione delle ricerche linguistiche, filologiche, storico-letterarie e storico-culturali per quanto concerne la civiltà della Francia e dei paesi di Lingua Francese ed il coordinamento delle iniziative prese in questo campo, anche ai fini della partecipazione italiana a congressi internazionali; di difendere la dignità e la libertà di tali ricerche. La Società costituisce l'organo permanente di collegamento tra i francesisti italiani, anche per quanto riguarda i problemi dell'insegnamento ai vari livelli.

Art. 3

Per il raggiungimento dei suoi fini essa si propone di indire riunioni, convegni, giornate di studio e promuovere pubblicazioni.

Art. 4

La Società è formata da soci effettivi, soci corrispondenti e soci d'onore. Sono soci effettivi i professori universitari di ruolo delle discipline linguistico-letterarie francesi e dell'area francofona (ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo, emeriti e pensionati), i ricercatori e ruoli equiparati delle discipline sopra indicate. Sono soci corrispondenti, su proposta motivata di almeno tre soci effettivi approvata dal Consiglio Direttivo, coloro che operino a qualsiasi titolo nell'ambito degli studi francesi e che abbiano prodotto pubblicazioni di carattere scientifico. Sono soci d'onore eminenti cultori di studi francesi, sia italiani sia stranieri. I soci d'onore, in numero non superiore a trentacinque, sono invitati a far parte della Società su proposta motivata di almeno cinque soci effettivi professori di ruolo che riscuota il voto favorevole di almeno tre quarti dei votanti.

Art. 5

L'appartenenza alla Società decorre, sia per i soci effettivi che per i soci corrispondenti, dall'atto della loro formale adesione e cessa per effetto di formali dimissioni, o per decisione del Collegio dei Probiviri e Revisori dei Conti ai sensi dell’art. 14 del presente Statuto.

A partire dal secondo anno di morosità nel versamento delle quote sociali, i soci cessano di ricevere le pubblicazioni ufficiali della Società fino a regolarizzazione della loro posizione.

Decadono inoltre i soci inadempienti da almeno cinque anni con il pagamento delle quote sociali, previo invio di una lettera di avvertimento che preveda il silenzio assenso in caso di mancata risposta.

Art. 6

Sono organi della Società: 

a) I'Assemblea Generale; 

b) il Consiglio Direttivo; 

c) il Collegio dei Probiviri e Revisori dei conti.

Art. 7

L'Assemblea Generale è formata dalla totalità dei soci effettivi, corrispondenti e d'onore. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice. Per i casi di modifica dello Statuto, di scioglimento della Società e di scioglimento anticipato del Consiglio Direttivo, è richiesta la maggioranza dei tre quarti, con voto riservato ai soci effettivi e corrispondenti e con la partecipazione, in presenza o per delega, della maggioranza semplice degli aventi diritto.

Art. 8

All'Assemblea spetta: 

a) I'approvazione della relazione morale presentata dal Consiglio Direttivo uscente e dei bilanci preventivo e consuntivo; 

b) I'approvazione del programma di attività della Società determinato dal Consiglio Direttivo per l'anno successivo; 

c) la determinazione dell'ammontare delle quote sociali; 

d) l'esame degli altri argomenti che siano all'ordine del giorno; 

nonché, nelle forme e nei modi indicati dagli articoli successivi: 

e) la nomina del Consiglio Direttivo; 

f) la nomina del Collegio dei Probiviri e revisori dei conti; 

g) I'ammissione dei soci d'onore ai sensi dell'art. 4, comma 3.

Art. 9

L'Assemblea è convocata dal Presidente della Società, per il tramite del Segretario, almeno una volta all'anno, oppure, in sessione straordinaria, in qualunque momento, su richiesta di almeno un terzo dei soci. L'Assemblea può essere convocata presso la sede della Società, in Firenze, o in qualunque altra città italiana, preferibilmente sede universitaria. L'ordine del giorno dell'Assemblea viene fissato dal Consiglio Direttivo in carica. Saranno aggiunte all'ordine del giorno le proposte presentate da un minimo di dieci soci almeno quindici giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea. Ulteriori punti non indicati all’atto della convocazione potranno essere aggiunti all’ordine del giorno su proposta del Direttivo, qualora esso lo ritenga necessario per motivi di urgenza, a condizione che la proposta sia approvata, in apertura dei lavori, con voto favorevole di almeno tre quarti dell’Assemblea. Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante avviso del Segretario a tutti i soci almeno un mese prima del giorno fissato per la riunione. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione qualora siano presenti la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea straordinaria è valida in seconda convocazione solo quando siano presenti almeno un terzo dei soci. Il voto per corrispondenza è ammesso; il suo esercizio è regolato dal Consiglio Direttivo. I soci potranno farsi rappresentare da altri soci mediante delega individualmente sottoscritta; il socio non potrà comunque rappresentare per delega più di un altro socio.

Art. 10

Il Consiglio Direttivo è formato da sette soci: sei soci effettivi, di cui tre soci professori ordinari, straordinari, fuori ruolo, emeriti o pensionati, eletti dai soci professori ordinari, straordinari, fuori ruolo, emeriti e pensionati; due soci professori associati, confermati, non confermati, fuori ruolo o pensionati, eletti dai soci professori associati confermati, non confermati, fuori ruolo e pensionati; un socio ricercatore in servizio o pensionato, eletto dai soci ricercatori in servizio e pensionati; un socio corrispondente, eletto dai soci corrispondenti. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni solari. L'elezione ha luogo a maggioranza semplice. In caso di parità di voti raccolti da due o più soci effettivi, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità accademica. In caso di pari anzianità accademica, il candidato con maggiore anzianità anagrafica; per i soci corrispondenti, il candidato con maggiore anzianità anagrafica. Tutti i membri del Consiglio Direttivo hanno voto deliberativo. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità dei voti espressi, prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente fra i suoi membri effettivi, il Segretario, il Tesoriere. Il Presidente rappresenta la Società, coordina ed esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo. Il Segretario collabora con il Presidente e dà pratica attuazione a tali deliberazioni. Il Tesoriere tiene gli atti amministrativi e contabili della Società. Il Presidente, in caso di temporaneo impedimento, delega i suoi poteri ad un altro dei membri effettivi che compongono il Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni o di permanente impedimento di uno dei membri si procede alla sua sostituzione con la nomina del socio che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo gli eletti.

Art. 11

Al Consiglio Direttivo spetta: 

a) di promuovere l'attività della Società in conformità del programma approvato dall'Assemblea; 

b) di raccogliere ed amministrare i fondi della Società; 

c) di mantenere i rapporti con le associazioni similari italiane e di altri paesi; 

d) di instaurare e mantenere nell'interesse della Società e per la realizzazione dei suoi fini culturali e istituzionali, rapporti con Autorità ed Enti pubblici e privati italiani e stranieri; 

e) di convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci. 

f) di esaminare le domande di adesione alla Società nella categoria dei soci corrispondenti.

Art. 12

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno, oppure in qualunque momento su richiesta di almeno tre dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide qualora siano presenti almeno quattro dei suoi membri.

Art. 13

L'Assemblea elegge, su proposta del Consiglio Direttivo, un Collegio di Probiviri e Revisori dei conti, formato da tre soci effettivi della Società.

Art. 14

Al Collegio dei Probiviri e Revisori dei Conti spetta: 

a) di giudicare, su proposta del Consiglio Direttivo, che abbia ottenuto tre quarti dei suffragi dell'Assemblea, il socio cui siano state mosse fondate accuse di indegnità professionale, ovvero il socio che spontaneamente si sottoponga al giudizio del Collegio; 

b) di vigilare e controllare in qualsiasi momento la gestione economica e finanziaria della Società, e di riferire all'Assemblea con osservazioni e proposte in ordine ai bilanci ed alla loro approvazione.

Art. 15

Il Collegio dei Probiviri e revisori dei Conti dura in carica tre anni solari. Le sue osservazioni e deliberazioni hanno carattere vincolante.

Art. 16

Il patrimonio della Società è costituito: 

a) dalle quote sociali; 

b) da eventuali donazioni e contributi privati; 

c) da eventuali donazioni e contributi dello Stato e di Enti pubblici; 

d) dai proventi di pubblicazioni e iniziative varie della Società nell'ambito dei suoi scopi.

Art. 17

A tutte le votazioni previste dal presente Statuto hanno diritto di partecipare i soci che, al momento della votazione stessa, risultino in regola con il pagamento dell'ultima quota sociale.

Art. 18

In caso di scioglimento della Società, i beni di cui eventualmente essa disponesse saranno devoluti ad una Facoltà di Lettere o di Lingue e Letterature straniere o di Scienze della Formazione.

Roma, 9 dicembre 2000

Art. 19

Per quanto non previsto e non citato nel presente Statuto si fa riferimento alle norme vigenti sia in campo giuridico che di legislazione fiscale.

(articolo approvato a Firenze, 18 settembre 2015)